Art. 8
Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli enzimi alimentari
In vigore dal 10 mar 2011
Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli enzimi alimentari
1. Oltre ai dati da fornire in applicazione dell', si devono fornire informazioni relative a:
a)
nome/i, sinonimi, abbreviazioni e classificazioni;
b)
numero della Enzyme Commission;
c)
specifiche proposte, compresa l'origine;
d)
proprietà;
e)
riferimenti ad eventuali enzimi alimentari simili;
f)
materiale di partenza;
g)
processo di fabbricazione;
h)
stabilità, reazione e destino negli alimenti nei quali l'enzima viene usato;
i)
se del caso, autorizzazioni e valutazioni dei rischi esistenti;
j)
usi proposti negli alimenti e, se del caso, livelli d'uso normali e massimi proposti;
k)
valutazione dell'esposizione alimentare;
l)
dati biologici e tossicologici.
2. Per quanto riguarda i dati biologici e tossicologici, di cui al paragrafo 1, lettera l), vanno coperti i settori cruciali seguenti:
a)
tossicità subcronica,
b)
genotossicità.
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