Art. 6
Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli additivi alimentari
In vigore dal 10 mar 2011
Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli additivi alimentari
1. Oltre ai dati da fornire in applicazione dell', si devono fornire informazioni relative a:
a)
l'identità e la caratterizzazione dell'additivo, comprese le proposte specifiche e i dati analitici;
b)
se del caso, la granulometria, la distribuzione granulometrica e altre caratteristiche fisico-chimiche;
c)
il processo di fabbricazione;
d)
la presenza di impurezze;
e)
la stabilità, la reazione ed il destino negli alimenti ai quali l'additivo viene aggiunto;
f)
se del caso, le autorizzazioni e le valutazioni dei rischi esistenti;
g)
i livelli normali e massimi di uso proposti nelle categorie alimentari indicate nell'elenco dell'Unione, oppure in una categoria alimentare recentemente proposta, oppure in un alimento specifico che appartiene ad una di tali categorie;
h)
la valutazione dell'esposizione alimentare;
i)
i dati biologici e tossicologici.
2. Per quanto riguarda i dati biologici e tossicologici, di cui alla lettera i) del paragrafo 1, vanno coperti i settori cruciali seguenti:
a)
tossicocinetica;
b)
tossicità subcronica;
c)
genotossicità;
d)
tossicità cronica/cancerogenicità;
e)
tossicità riproduttiva e dello sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:234:oj#art-6