Art. 4
Dati amministrativi
In vigore dal 10 mar 2011
Dati amministrativi
I dati amministrativi di cui all', paragrafo 3, lettera a), comprendono:
a)
il nome del richiedente (società, organizzazione, ecc.), l'indirizzo e le informazioni di contatto;
b)
il nome del/i produttore/i della sostanza, se diverso da quello del richiedente, l'indirizzo e le informazioni di contatto;
c)
il nome del responsabile del fascicolo, l'indirizzo e le informazioni di contatto;
d)
la data di presentazione del fascicolo;
e)
il tipo di domanda, ovvero se riguarda un additivo, un enzima o un aroma alimentare;
f)
se del caso, la denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC;
g)
se del caso, il numero E dell'additivo secondo la definizione contenuta nella legislazione dell'Unione sugli additivi alimentari;
h)
se del caso, un riferimento ad enzimi alimentari simili autorizzati;
i)
se del caso, il numero FL di una sostanza aromatizzante secondo la definizione contenuta nella legislazione dell'Unione sugli aromi;
j)
se del caso, le informazioni relative alle autorizzazioni che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (12);
k)
il sommario del fascicolo;
l)
l'elenco dei documenti e altri particolari; il richiedente deve indicare il numero e i titoli dei volumi della documentazione presentata a sostegno della domanda; aggiungendo un indice dettagliato con riferimenti ai volumi e alle pagine;
m)
l'elenco delle parti del fascicolo che vanno trattate in modo riservato, se del caso; i richiedenti devono indicare quali informazioni desiderano che siano trattate in modo riservato e fornire una giustificazione verificabile a norma dell' del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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