Art. 2

Contenuto della domanda

In vigore dal 10 mar 2011
Contenuto della domanda 1.   La domanda di cui all’ consiste nelle seguenti parti: a) lettera; b) fascicolo tecnico; c) sintesi del fascicolo. 2.   La lettera di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere redatta conformemente al modello riportato nell'allegato. 3.   Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), deve comprendere: a) i dati amministrativi di cui all'; b) i dati richiesti per la valutazione dei rischi di cui agli ; nonché c) i dati richiesti per la gestione dei rischi di cui agli . 4.   Qualora la domanda riguardi una modifica delle condizioni d'uso di un additivo, di un enzima o di un aroma già autorizzati, tutti i dati indicati negli articoli da 5 a 11 possono non essere necessari. Il richiedente deve presentare una giustificazione verificabile del fatto che le modifiche proposte non influiscono sui risultati della valutazione dei rischi già effettuata. 5.   Qualora la domanda riguardi una modifica delle specifiche di un additivo, di un enzima o di un aroma già autorizzati: a) i dati possono limitarsi alla giustificazione della domanda e delle modifiche delle specifiche; b) il richiedente deve presentare una giustificazione verificabile del fatto che le modifiche proposte non influiscono sui risultati della valutazione dei rischi già effettuata. 6.   La sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettera c), deve comprendere una dichiarazione motivata del fatto che l'uso del prodotto è conforme alle condizioni di cui: a) all' del regolamento (CE) n. 1332/2008; oppure b) agli del regolamento (CE) n. 1333/2008; oppure c) all' del regolamento (CE) n. 1334/2008.
Storico versioni

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