Art. 7
Dati necessari per la gestione dei rischi degli additivi alimentari
In vigore dal 10 mar 2011
Dati necessari per la gestione dei rischi degli additivi alimentari
1. Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni necessarie per verificare se sussista una necessità tecnica ragionevole che non può essere soddisfatta con altri mezzi applicabili dal punto di vista economico e tecnologico e se l'uso proposto non induca in errore il consumatore ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1333/2008.
2. Per consentire la verifica di cui al paragrafo 1, vanno fornite informazioni adeguate e sufficienti su:
a)
l'identità dell'additivo alimentare, compresi riferimenti a specifiche esistenti;
b)
la funzione e la necessità tecnica per il livello proposto in ogni categoria alimentare o in ogni prodotto per il quale si richiede l'autorizzazione ed una spiegazione del fatto che il risultato non può essere ottenuto ragionevolmente con altri mezzi applicabili dal punto di vista economico e tecnologico;
c)
le ricerche relative all'efficacia dell'additivo alimentare per l'effetto ricercato al livello d'uso proposto;
d)
i vantaggi e i benefici per il consumatore. Il richiedente deve tenere conto degli obiettivi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008;
e)
perché il loro uso non induce in errore il consumatore;
f)
i livelli normali e massimi di uso proposti nelle categorie alimentari indicate nell'elenco dell'Unione, oppure in una categoria alimentare recentemente proposta, oppure in un alimento specifico che appartiene ad una di tali categorie;
g)
la valutazione dell'esposizione, basata sull'uso normale e massimo previsto per ogni categoria o prodotto in questione;
h)
la quantità di additivo alimentare presente nel prodotto finale assunto dal consumatore;
i)
i metodi di analisi che consentono di identificare e quantificare l'additivo o i suoi residui nell'alimento;
j)
se del caso, la conformità alle condizioni specifiche per gli edulcoranti e i coloranti di cui agli del regolamento (CE) n. 1333/2008.
Storico versioni
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