Art. 60
Atti delegati
In vigore dal 9 mar 2011
Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell' e fatte salve le condizioni di cui agli :
a)
la determinazione, se del caso, delle caratteristiche essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli articoli da 3 a 6, il fabbricante dichiara la prestazione del suo prodotto, allorché questo è immesso sul mercato, relativamente all'uso previsto espresso in livelli o classi, o in una descrizione;
b)
le condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione può essere trattata elettronicamente, al fine di renderla disponibile su un sito web ai sensi dell';
c)
la modifica del periodo durante il quale il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, conformemente all', in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto nelle opere di costruzione;
d)
la modifica dell'allegato II e se necessario l'adozione di norme procedurali supplementari ai sensi dell', paragrafo 3, al fine di assicurare la conformità ai principi di cui all', o l'applicazione pratica delle procedure di cui all';
e)
l'adeguamento dell'allegato III, dell'allegato IV, tabella 1, e dell'allegato V in seguito ai progressi tecnici;
f)
la determinazione e l'adeguamento delle classi di prestazione in seguito ai progressi tecnici conformemente all', paragrafo 1;
g)
le condizioni in base alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un determinato livello o classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove ai sensi dell', paragrafo 5, purché il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione non sia compromesso;
h)
l'adeguamento, la determinazione e la revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell', riguardo ad un determinato prodotto, ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale, e in funzione:
i)
dell'importanza del ruolo rivestito dal prodotto o di tali caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione;
ii)
della natura del prodotto;
iii)
dell'effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione durante il ciclo di vita atteso del prodotto; e
iv)
dei possibili difetti di fabbricazione del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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