Art. 62

Revoca della delega

In vigore dal 9 mar 2011
Revoca della delega 1.   La delega di potere di cui all' può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
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Revoca della delega (Art. 62 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo