Art. 64

Comitato

In vigore dal 9 mar 2011
Comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le costruzioni. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE. 3.   Gli Stati membri provvedono a che i membri del comitato permanente per le costruzioni siano in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.
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Comitato (Art. 64 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo