Art. 3
Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione
In vigore dal 9 mar 2011
Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione
1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.
2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.
3. Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce mediante atti delegati conformemente all' le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato.
Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati conformemente all' i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare.
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