Art. 66
Disposizioni transitorie
In vigore dal 9 mar 2011
Disposizioni transitorie
1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.
2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1o luglio 2013.
3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo pubblicati prima del 1o luglio 2013 in conformità dell' della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.
4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benestare tecnici europei rilasciati in conformità dell' della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:305:oj#art-66