Art. 67

Relazione della Commissione

In vigore dal 9 mar 2011
Relazione della Commissione 1.   Entro il 25 aprile 2014, la Commissione valuta la necessità specifica di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione, prende in considerazione un'eventuale estensione dell'obbligo di informazione di cui all', paragrafo 5, ad altre sostanze e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto, tra l'altro, della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione, anche per quanto concerne i requisiti in materia di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali. Se del caso, la relazione è seguita, entro due anni dalla sua trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio, da idonee proposte legislative. 2.   Entro il 25 aprile 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, e segnatamente degli , sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, nonché da altre parti interessate, accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.
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