Art. 61

Esercizio della delega

In vigore dal 9 mar 2011
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all' è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'. 2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
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Esercizio della delega (Art. 61 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo