Art. 59
Non conformità formale
In vigore dal 9 mar 2011
Non conformità formale
1. Fatto salvo l', se uno Stato membro giunge ad una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stato apposta in violazione dell' o dell';
b)
la marcatura CE non è stato apposta, benché richiesto, in conformità dell', paragrafo 2;
c)
fatto salvo l', la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché richiesta in conformità dell';
d)
la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli ;
e)
la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato.
Storico versioni
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