Art. 56
Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi
In vigore dal 9 mar 2011
Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi
1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno preso provvedimenti ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un rischio in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione stabiliti dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato relativa a tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, segnatamente alla prestazione dichiarata, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo notificato, se un organismo notificato è coinvolto.
L' del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.
2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi richiesti all'operatore economico.
3. L'operatore economico assicura l'adozione di tutte le misure correttive appropriate riguardo ai prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.
4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate entro il periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le ragioni addotte dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei motivi che seguono:
a)
non conformità del prodotto alla prestazione dichiarata o mancato rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione previsti dal presente regolamento;
b)
carenze nelle specifiche tecniche armonizzate o nella documentazione tecnica specifica.
6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle eventuali misure adottate, di eventuali altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto da costruzione interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
7. Se, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto da costruzione interessato, la misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri assicurano che siano adottate senza indugio misure restrittive appropriate riguardo al prodotto da costruzione interessato, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato.
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