Art. 21

Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea

In vigore dal 9 mar 2011
Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea 1.   Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea comunica al fabbricante, a seconda che il prodotto da costruzione rientri, interamente o parzialmente, nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, quanto segue: a) se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, il TAB informa il fabbricante che, conformemente all', paragrafo 1, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea; b) se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea, il TAB informa il fabbricante che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare; c) se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di alcuna specifica tecnica armonizzata, il TAB applica le procedure di cui all'allegato II o quelle stabilite in conformità dell', paragrafo 3. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il TAB informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione del contenuto della richiesta e del riferimento ad una pertinente decisione della Commissione relativa alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di una siffatta decisione della Commissione. 3.   Se la Commissione ritiene che per il prodotto da costruzione in questione non esista un'appropriata decisione relativa alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione, si applica l'.
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