Art. 55
Coordinamento degli organismi notificati
In vigore dal 9 mar 2011
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati ai sensi dell' e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati, o assicurano che i rappresentanti degli organismi notificati siano informati.
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