Art. 53

Obbligo d'informazione per gli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2011
Obbligo d'informazione per gli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati informano l'autorità notificante: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati; b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica; c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte; d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto. 2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.
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Obbligo d'informazione per gli organismi notificati (Art. 53 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo