Art. 51
Contestazione della competenza degli organismi notificati
In vigore dal 9 mar 2011
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi sui quali abbia dubbi o in cui vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto costante da parte dell'organismo notificato dei requisiti cui è soggetto e delle responsabilità che gli incombono.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie incluso, all'occorrenza, il ritiro della notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:305:oj#art-51