Art. 49

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2011
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione. 2.   La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati, segnatamente mediante lo strumento elettronico di notifica da essa elaborato e gestito. La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.
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