Art. 48
Procedura di notifica
In vigore dal 9 mar 2011
Procedura di notifica
1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'.
2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri, segnatamente tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
Eccezionalmente, nei casi di cui all'allegato V, punto 3, per i quali non è disponibile uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia cartacea della notifica.
3. La notifica contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata e, ai fini del sistema di cui all'allegato V, le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente.
Il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto nei casi di cui all'allegato V, punto 3.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all', paragrafo 2, l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell'organismo notificato, nonché le disposizioni esistenti per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non si faccia uso del certificato di accreditamento.
Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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