Art. 46

Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato

In vigore dal 9 mar 2011
Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato 1.   Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato V per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio. Gli organismi notificati che effettuano tali prove sono specificatamente designati come organismi competenti ad operare al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate. 2.   Prima di effettuare le prove, l'organismo notificato verifica se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valuta se: a) l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni; b) la qualità dei risultati delle prove è garantita.
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Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato (Art. 46 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo