Art. 44

Presunzione di conformità

In vigore dal 9 mar 2011
Presunzione di conformità Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione che dimostra la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall' nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.
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