Art. 44
Presunzione di conformità
In vigore dal 9 mar 2011
Presunzione di conformità
Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione che dimostra la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall' nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:305:oj#art-44