Art. 42

Obbligo d'informazione per gli Stati membri

In vigore dal 9 mar 2011
Obbligo d'informazione per gli Stati membri Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali cambiamenti al riguardo. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
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