Art. 41

Requisiti relativi alle autorità notificanti

In vigore dal 9 mar 2011
Requisiti relativi alle autorità notificanti 1.   L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti d'interesse con gli organismi notificati. 2.   L'autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività. 3.   L'autorità notificante è organizzata in modo tale che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione. 4.   L'autorità notificante non offre né svolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale. 5.   L'autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. 6.   L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
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Requisiti relativi alle autorità notificanti (Art. 41 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo