Art. 45

Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2011
Filiali e subappaltatori degli organismi notificati 1.   Quando un organismo notificato subappalta attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione o si serve di una filiale, garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all' e ne informa l'autorità notificante. 2.   L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti. 3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una filiale solo con il consenso del cliente. 4.   L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche di ogni subappaltatore o della filiale e i compiti svolti da questi ultimi a norma dell'allegato V.
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Filiali e subappaltatori degli organismi notificati (Art. 45 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo