Art. 52

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2011
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza conformemente ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V. 2.   Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione sono effettuate, in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante, e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel loro operare gli organismi notificati rispettano comunque il grado di rigore imposto al prodotto dal presente regolamento ed il ruolo rivestito dal prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione. 3.   Se, nel corso dell'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, esso chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia alcun certificato. 4.   Se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato. 5.   In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.
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