Art. 58
Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza
In vigore dal 9 mar 2011
Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza
1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell', paragrafo 1, ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla salute o la sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che il prodotto da costruzione in questione all'atto dell'immissione sul mercato cessi di presentare tali rischi, di ritirare il prodotto da costruzione dal mercato o di richiamarlo entro un lasso di tempo ragionevole, che può fissare, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico assicura che siano adottate misure correttive riguardo a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione interessato, l'origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate.
5. La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
Storico versioni
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