Art. 31

Coordinamento dei TAB

In vigore dal 9 mar 2011
Coordinamento dei TAB 1.   I TAB istituiscono un'organizzazione per la valutazione tecnica. 2.   L'organizzazione dei TAB è considerata un organismo che persegue uno scopo d'interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15). 3.   Gli obiettivi comuni della cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie attinenti ai finanziamenti concessi all'organizzazione dei TAB possono essere definiti in un accordo quadro di partenariato concluso tra la Commissione e detta organizzazione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (16) (il regolamento finanziario) e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono informati della conclusione di tale accordo. 4.   L'organizzazione dei TAB svolge almeno i seguenti compiti: a) organizza il coordinamento dei TAB ed assicura, se necessario, la cooperazione e la consultazione con altre parti interessate; b) assicura che i TAB condividano esempi delle migliori prassi al fine di promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore; c) coordina l'applicazione delle procedure di cui all' e all'allegato II e fornisce il sostegno necessario a tal fine; d) elabora e adotta i documenti per la valutazione europea; e) informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione dei documenti per la valutazione europea e a tutti gli aspetti relativi all'interpretazione delle procedure di cui all' e all'allegato II e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull'esperienza acquisita; f) comunica, alla Commissione ed allo Stato membro che ha designato un TAB, eventuali osservazioni relative a tale TAB che non svolge i propri compiti in conformità delle procedure di cui all' e all'allegato II; g) assicura che i documenti per la valutazione europea adottati ed i riferimenti alle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico. Per lo svolgimento di tali compiti l'organizzazione dei TAB si avvale di un segretariato. 5.   Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all'organizzazione dei TAB.
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