Art. 30
Requisiti per i TAB
In vigore dal 9 mar 2011
Requisiti per i TAB
1. Un TAB effettua la valutazione e rilascia la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale è stato designato.
Il TAB soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, tabella 2, nell'ambito di applicazione della sua designazione.
2. Un TAB rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.
3. Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ne ritira la designazione per l'area di prodotto pertinente ed informa in merito la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni
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