Art. 29

Designazione, controllo e valutazione dei TAB

In vigore dal 9 mar 2011
Designazione, controllo e valutazione dei TAB 1.   Gli Stati membri possono designare TAB, all'interno del proprio territorio, segnatamente per una o più aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell'allegato IV. Gli Stati membri che hanno designato un TAB comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione la sua denominazione, il suo indirizzo e le aree di prodotto per le quali è designato. 2.   La Commissione rende pubblico per via elettronica l'elenco dei TAB, indicando le aree di prodotto per cui sono designati e adoperandosi per raggiungere il massimo livello possibile di trasparenza. La Commissione rende tutti gli aggiornamenti di tale elenco disponibili al pubblico. 3.   Gli Stati membri controllano le attività e la competenza dei TAB da essi designati e li valutano in relazione ai requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato IV. Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e della loro competenza e di qualsiasi modifica al riguardo. 4.   La Commissione adotta orientamenti per la valutazione dei TAB, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni.
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