Art. 32
Finanziamento dell'Unione
In vigore dal 9 mar 2011
Finanziamento dell'Unione
1. Il finanziamento dell'Unione può essere assegnato all'organizzazione dei TAB per l'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 4.
2. Gli stanziamenti assegnati ai compiti di cui all', paragrafo 4, sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.
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