Art. 32

Finanziamento dell'Unione

In vigore dal 9 mar 2011
Finanziamento dell'Unione 1.   Il finanziamento dell'Unione può essere assegnato all'organizzazione dei TAB per l'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 4. 2.   Gli stanziamenti assegnati ai compiti di cui all', paragrafo 4, sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:305:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Finanziamento dell'Unione (Art. 32 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo