Art. 33

Modalità di finanziamento

In vigore dal 9 mar 2011
Modalità di finanziamento 1.   Il finanziamento dell'Unione è fornito, senza invito a presentare proposte, all'organizzazione dei TAB per lo svolgimento dei compiti di cui all', paragrafo 4, per i quali possono essere concesse sovvenzioni conformemente al regolamento finanziario. 2.   I compiti del segretariato dell'organizzazione dei TAB di cui all', paragrafo 4, possono essere finanziati sulla base di sovvenzioni di funzionamento. Qualora vengano rinnovate, le sovvenzioni di funzionamento non sono automaticamente ridotte. 3.   Le convenzioni di sovvenzione possono autorizzare la copertura forfettaria delle spese generali del beneficiario fino ad un massimo del 10 % del totale dei costi diretti finanziabili per le azioni, a meno che i costi indiretti del beneficiario siano coperti da una sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio generale dell'Unione.
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Modalità di finanziamento (Art. 33 Regolamento (UE) 2011/305) — Testo vigente | Portale Normativo