Art. 7

Deposito in discarica di taluni materiali di categoria 1 e 3

In vigore dal 25 feb 2011
Deposito in discarica di taluni materiali di categoria 1 e 3 In deroga all' e all', lettera c) del regolamento (CE) n. 1069/2009 l'autorità competente può autorizzare lo smaltimento dei seguenti materiali di categoria 1 e 3 in una discarica autorizzata: a) alimenti per animali da compagnia importati o prodotti da materiali importati di categoria 1 di cui all', lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009; b) materiali di categoria 3 di cui all', lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché: i) tali materiali non siano entrati in contatto con i sottoprodotti di origine animale di cui all', all' e all', lettere da a) ad e) e da h) a p) del suddetto regolamento; ii) al momento in cui vengono destinati allo smaltimento i materiali: — di cui all', lettera f) del suddetto regolamento siano stati trasformati conformemente all', paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) n. 852/2004; e — di cui all', lettera g) del suddetto regolamento siano stati trasformati conformemente all'allegato X, capo II del presente regolamento oppure conformemente alle prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II del presente regolamento; e iii) lo smaltimento di tali materiali non presenti rischi per la salute pubblica o animale.
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Deposito in discarica di taluni materiali di categoria 1 e 3 (Art. 7 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo