Art. 8
Prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti
In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti
1. Gli operatori garantiscono che gli impianti di trasformazione e altri stabilimenti sotto il loro controllo siano conformi alle seguenti prescrizioni di cui all'allegato IV, capo I:
a)
le condizioni generali di trasformazione di cui alla sezione 1;
b)
le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui alla sezione 2;
c)
le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiale di categoria 1 e 2 di cui alla sezione 3;
d)
le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiale di categoria 3 di cui alla sezione 4.
2. L'autorità competente riconosce solo gli impianti di trasformazione e gli altri stabilimenti se essi soddisfano le condizioni di cui all'allegato IV, capo I.
Storico versioni
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