Art. 8

Prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti

In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti 1.   Gli operatori garantiscono che gli impianti di trasformazione e altri stabilimenti sotto il loro controllo siano conformi alle seguenti prescrizioni di cui all'allegato IV, capo I: a) le condizioni generali di trasformazione di cui alla sezione 1; b) le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui alla sezione 2; c) le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiale di categoria 1 e 2 di cui alla sezione 3; d) le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiale di categoria 3 di cui alla sezione 4. 2.   L'autorità competente riconosce solo gli impianti di trasformazione e gli altri stabilimenti se essi soddisfano le condizioni di cui all'allegato IV, capo I.
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