Art. 6

Smaltimento mediante incenerimento e coincenerimento

In vigore dal 25 feb 2011
Smaltimento mediante incenerimento e coincenerimento 1.   L'autorità competente garantisce che l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati siano effettuati esclusivamente: a) in impianti di incenerimento e coincenerimento che abbiano ottenuto un'autorizzazione a norma della direttiva 2000/76/CE; oppure b) per gli impianti non sottoposti all'obbligo del riconoscimento a norma della direttiva 2000/76/CE, in impianti di incenerimento e coincenerimento riconosciuti dall'autorità competente e autorizzati ad effettuare lo smaltimento mediante incenerimento oppure lo smaltimento o il recupero dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento conformemente all', paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009. 2.   L'autorità competente riconosce gli impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui al paragrafo 1, lettera b, conformemente all', paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento. 3.   Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ottemperano alle prescrizioni generali sull'incenerimento e coincenerimento di cui all'allegato III, capo I. 4.   Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ad alta capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, capo II. 5.   Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento a bassa capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, capo III.
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