Art. 4

Malattie trasmissibili gravi

In vigore dal 25 feb 2011
Malattie trasmissibili gravi Le malattie di cui all'.2.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione del 2010, e di cui al capo 1.3 del codice sanitario per gli animali acquatici, edizione del 2010, sono considerate malattie trasmissibili gravi ai fini delle restrizioni di polizia sanitaria generali di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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Malattie trasmissibili gravi (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo