Art. 5

Restrizioni dell'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

In vigore dal 25 feb 2011
Restrizioni dell'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati 1.   Negli Stati membri di cui all'allegato II, capo I, gli operatori ottemperano alle condizioni di cui allo stesso capo relative all'alimentazione di animali da pelliccia con taluni materiali ottenuti da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie. 2.   Gli operatori ottemperano alle restrizioni stabilite nell'allegato II, capo II riguardanti l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti.
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