Art. 3
Punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti derivati
In vigore dal 25 feb 2011
Punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti derivati
I seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati, possono essere immessi sul mercato senza restrizioni conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009:
a)
biodiesel conforme alle disposizioni per lo smaltimento e per l'uso dei prodotti derivati di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera b);
b)
alimenti per animali da compagnia conformi alle disposizioni specifiche per i mangimi trasformati di cui all'allegato XIII, capo II, punto 7, lettera a);
c)
articoli da masticare conformi alle disposizioni specifiche per tali articoli di cui all'allegato XIII, capo II, punto 7, lettera b);
d)
pelli di ungulati conformi alle disposizioni relative al punto finale per tali prodotti di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C;
e)
lana e peli conformi alle disposizioni specifiche relative al punto finale per tali prodotti di cui all'allegato XIII, capo VII, lettera B;
f)
piume e piumino conformi alle disposizioni specifiche relative al punto finale per tali prodotti di cui all'allegato XIII, capo VII, lettera C;
g)
pellicce conformi alle condizioni di cui all'allegato XIII, capo VIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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