Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 25 feb 2011
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le misure di attuazione:
a)
per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;
b)
relative a taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri di cui all', paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 97/78/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:142:oj#art-1