Art. 16

Formato standard per le domande di autorizzazione di metodi alternativi

In vigore dal 25 feb 2011
Formato standard per le domande di autorizzazione di metodi alternativi 1.   Le domande di autorizzazione di metodi alternativi per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono presentate dagli Stati membri, o dalle parti interessate, conformemente alle prescrizioni e al formato standard per le domande di autorizzazione di metodi alternativi di cui all'allegato VII. 2.   Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali per fornire informazioni sull'autorità competente per la valutazione delle domande di autorizzazione di metodi alternativi di utilizzo o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. 3.   La Commissione pubblica un elenco di punti di contatto nazionali sul suo sito web.
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