Art. 20
Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
1. Gli operatori di impianti o stabilimenti registrati o gli altri operatori registrati trattano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IX, capo IV.
2. Gli operatori registrati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tra luoghi diversi, che non siano i siti dello stesso operatore, soddisfano le condizioni di cui all'allegato IX, capo IV, punto 2.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
agli operatori autorizzati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come attività ausiliaria;
b)
agli operatori che sono registrati per le attività di trasporto a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.
4. L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009:
a)
gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali;
b)
gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:142:oj#art-20