Art. 20

Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati 1.   Gli operatori di impianti o stabilimenti registrati o gli altri operatori registrati trattano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IX, capo IV. 2.   Gli operatori registrati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tra luoghi diversi, che non siano i siti dello stesso operatore, soddisfano le condizioni di cui all'allegato IX, capo IV, punto 2. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) agli operatori autorizzati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come attività ausiliaria; b) agli operatori che sono registrati per le attività di trasporto a norma del regolamento (CE) n. 183/2005. 4.   L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009: a) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali; b) gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi.
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Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Art. 20 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo