Art. 19

Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti riconosciuti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti riconosciuti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati Gli operatori garantiscono che gli stabilimenti e gli impianti sotto il loro controllo, riconosciuti dall'autorità competente, siano conformi alle prescrizioni dei seguenti capi dell'allegato IX, qualora esercitino una o più delle seguenti attività di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009: a) capo I, se producono alimenti per animali da compagnia di cui all', paragrafo 1, lettera e) del suddetto regolamento; b) capo II, se immagazzinano sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 1, lettera i) del suddetto regolamento e trattano sottoprodotti di origine animale dopo la raccolta mediante una delle operazioni di cui al all', paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento: i) cernita; ii) taglio; iii) refrigerazione; iv) congelamento; v) salagione; vi) conservazione mediante altri processi; vii) rimozione delle pelli o di materiali specifici a rischio; viii) operazioni che comprendono il trattamento di sottoprodotti di origine animale effettuato in conformità degli obblighi imposti dalla normativa veterinaria dell'Unione; ix) igienizzazione/pastorizzazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in biogas/compost, prima della trasformazione o del compostaggio in un altro stabilimento o impianto a norma dell'allegato V; x) setacciamento; c) capo III, se immagazzinano prodotti derivati destinati a taluni scopi di cui al all', paragrafo 1, lettera j) del suddetto regolamento.
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