Art. 18

Prescrizioni applicabili al riconoscimento di uno o più stabilimenti e impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito

In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni applicabili al riconoscimento di uno o più stabilimenti e impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito L'autorità competente può concedere il riconoscimento a diversi stabilimenti o impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito, a condizione che sia esclusa la trasmissione di rischi per la salute pubblica e animale tra impianti o stabilimenti grazie alla disposizione e alla manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati al loro interno.
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Prescrizioni applicabili al riconoscimento di uno o più stabilimenti e impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito (Art. 18 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo