Art. 14

Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo

In vigore dal 25 feb 2011
Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo 1.   L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio per l'alimentazione: a) in stazioni di alimentazione, di specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e altre specie che vivono nel loro habitat naturale, al fine di promuovere la biodiversità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 2; b) all'esterno di stazioni di alimentazione, se del caso senza una precedente raccolta degli animali morti, di animali selvatici di cui all'allegato VI, sezione II, capo II, punto 1, lettera a), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione 3 del suddetto capo. 2.   L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio e l'uso di materiali ottenuti da animali da zoo per l'alimentazione di animali da zoo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 4.
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Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo (Art. 14 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo