Art. 15
Norme particolari applicabili alla raccolta e allo smaltimento
In vigore dal 25 feb 2011
Norme particolari applicabili alla raccolta e allo smaltimento
Se l'autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all', paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all'allegato VI, capo III:
a)
le norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di cui alla sezione 1;
b)
le norme per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale in zone isolate di cui alla sezione 2;
c)
le norme per la combustione e il sotterramento di api e sottoprodotti apicoli di cui alla sezione 3.
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