Art. 13

Norme particolari sui mangimi

In vigore dal 25 feb 2011
Norme particolari sui mangimi 1.   Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 2 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, se provengono da animali che non sono stati abbattuti o non sono morti a seguito della presenza o del sospetto di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente: a) animali da giardino zoologico; b) animali da pelliccia; c) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti; d) cani e gatti in rifugi; e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca. 2.   Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 3 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente: a) animali da giardino zoologico; b) animali da pelliccia; c) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti; d) cani e gatti in rifugi; e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.
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Norme particolari sui mangimi (Art. 13 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo