Art. 13
Norme particolari sui mangimi
In vigore dal 25 feb 2011
Norme particolari sui mangimi
1. Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 2 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, se provengono da animali che non sono stati abbattuti o non sono morti a seguito della presenza o del sospetto di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente:
a)
animali da giardino zoologico;
b)
animali da pelliccia;
c)
cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;
d)
cani e gatti in rifugi;
e)
larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.
2. Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 3 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente:
a)
animali da giardino zoologico;
b)
animali da pelliccia;
c)
cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;
d)
cani e gatti in rifugi;
e)
larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:142:oj#art-13