Art. 10

Prescrizioni applicabili alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas o compost

In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni applicabili alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas o compost 1.   Gli operatori garantiscono che gli impianti e gli stabilimenti sotto il loro controllo siano conformi alle seguenti prescrizioni per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in biogas o compost di cui all'allegato V: a) le prescrizioni applicabili agli impianti di fabbricazione di biogas e di compost di cui al capo I; b) le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di fabbricazione di biogas e di compost di cui al capo II; c) i parametri standard di trasformazione di cui al capo III, sezione 1; d) gli standard per i residui della digestione e per il compost di cui al capo III, sezione 3. 2.   L'autorità competente approva solo gli impianti di fabbricazione di biogas e compost che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V. 3.   L'autorità competente può autorizzare l'uso di parametri di trasformazione alternativi per gli impianti di biogas e di compostaggio sottoposti alle prescrizioni di cui all'allegato V, capo III, sezione 2.
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Prescrizioni applicabili alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas o compost (Art. 10 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo