Art. 9
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 18 gen 2011
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I del presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni effettuate a norma dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
c)
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma degli del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l' del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l', paragrafi 2 e 3, e l' di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
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