Art. 7

Attribuzione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

In vigore dal 18 gen 2011
Attribuzione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate 1.   Per alcuni stock elencati nell'allegato IA e identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, uno Stato membro, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, può attribuire, alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate, un quantitativo supplementare entro un limite complessivo stabilito all'allegato IA ed espresso come percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione. 2.   Uno Stato membro può attribuire alle navi un quantitativo supplementare solo ove siano rispettate le seguenti condizioni: a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo; b) l'entità del quantitativo supplementare attribuito ad una singola nave che partecipa ad attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti previsti da quel tipo di nave, ed in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %; c) tutte le catture dello stock considerato effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo ad essa attribuito. 3.   Se uno Stato membro rileva che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, revoca immediatamente l'attribuzione del quantitativo supplementare a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2011. 4.   Lo Stato membro che intende applicare i paragrafi 1, 2 e 3 comunica alla Commissione, prima dell'attribuzione di qualsiasi quantitativo supplementare, le seguenti informazioni: — elenco delle navi che partecipano alle prove e specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo; — capacità, tipo e specifiche degli attrezzi usati da tali navi; — stime dei tassi di rigetti dei tipi di navi in questione; e — quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate da tali navi nel 2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:57:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attribuzione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate (Art. 7 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo