Art. 8
Specie vietate
In vigore dal 18 gen 2011
Specie vietate
1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a)
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE e non UE;
b)
squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;
c)
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa, e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
d)
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
e)
smeriglio (Lamna nasus) nelle acque internazionali e
f)
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:57:oj#art-8